Nell’ordinamento italiano la vendita con riserva di proprietà è normalmente attuata nell’ambito delle compravendite mobiliari ed è tipica delle c.d. vendite ‘a rate’ o ’ a credito’.
Essa consiste in un contratto di vendita peculiare, che si distingue dall’ordinario contratto di vendita per il fatto che l’effetto traslativo della proprietà del bene, di regola coincidente con la stipula del contratto di vendita, sia esso in forma scritta che verbale, avviene in questo caso successivamente, ovvero al momento dell’effettivo pagamento dell’intero prezzo e, quindi, dell’ultima rata o al saldo del pagamento alla data concordata, se successiva alla stipula del contratto stesso.
Tale istituto può essere, tuttavia, applicato anche alle vendite immobiliari.
La vendita con riserva di proprietà è conosciuta, ai sensi del diritto inglese, anche come “clausola Romalpa”, per effetto del precedente giurisprudenziale (
Aluminium Industrie Veesen BV v Romalpa Aluminium Ltd [1976], 1 WLR 676).
Nell’ordinamento britannico, questa clausola può essere utilizzata solo in contratti che hanno per oggetto beni mobili ad uso commerciale (“Goods”), in conformità alla vigente normativa che regola la vendita di beni mobili commerciali (SOGA 1979).
Qual è lo scopo?
Nella prassi inglese, è generalmente il fornitore/venditore che ha interesse a predisporre la clausola Romalpa, allo scopo di mantenere la titolarità del bene sino al momento dell’avvenuto integrale pagamento.
Avvalendosi della clausola Romalpa, il venditore potrà infatti ritenere la proprietà su prodotti commerciali oggetto della fornitura, sia nell’accezione meramente legale del titolo di proprietà (“Legal ownership”) - ossia afferente diritti e doveri propri di colui che detiene la proprietà sul bene - che nell’accezione afferente all’effettiva disponibilità e godimento del bene (“Equitable ownership”).
Ritenendo la piena proprietà su prodotti, il venditore potrà, pertanto, esercitare con priorità il proprio diritto alla restituzione dei prodotti in possesso del compratore, rispetto alle pretese di eventuali creditori privilegiati o chirografari del compratore, nel caso in cui il compratore non adempia al versamento del prezzo pattuito, per ragioni d’insolvenza o per qualsiasi altra circostanza.
Efficacia
La clausola Romalpa, per poter essere efficace, deve
in primis risultare parte integrante di un contratto stipulato dalle parti come, ad esempio, un contratto di fornitura di prodotti.
Pertanto, non basta soddisfare il requisito della mera forma scritta prevista dall’ordinamento italiano.
Nella prassi inglese non risulta essere inusuale la predisposizione di tale clausola in un contratto di fornitura di prodotti.
Clausola Base: Prodotti
La clausola Romalpa potrebbe essere redatta nella forma detta “Clausola Base”, secondo la quale i prodotti oggetto della vendita con riserva della proprietà devono essere ben identificabili nel contratto.
Per poterne rivendicare la proprietà, i prodotti devono mantenere la propria identità, integrità e i propri caratteri distintivi e non potranno essere stati, nel frattempo, rivenduti a terzi, né mischiati (?) con altri prodotti, né essere diventati parte integrante di un prodotto finale.
Pertanto, tale clausola non potrà essere utilizzata in contratto di fornitura di prodotti consumabili o soggetti a scadenza.
Clausola Base: Clausole accessorie
Nel perseguire lo scopo prefissato, la Clausola Base dovrà essere accompagnata dalla predisposizione di altre clausole accessorie che vadano a predisporre, ad esempio, che:
- il consenso del compratore sia rilasciato, affinché’ il venditore possa avere accesso ai locali del compratore e riprendere il possesso dei prodotti in caso di violazione contrattuale;
- il compratore abbia l’obbligo di marcare in maniera facilmente riconoscibile i prodotti del venditore e di preservare i prodotti del venditore in maniera tale da tenere separati e distinti tali prodotti da quelli di proprietà del compratore o di terzi;
- il verificarsi di determinate circostanze (es. insolvenza del compratore) consentano al venditore di poter agire per l’immediato saldo o la restituzione dei beni.
Clausola Base: Limiti
Una limitazione della efficacia della Clausola Base potrebbe essere, quindi, data dal fatto che questa clausola si applica su determinati prodotti identificati nel medesimo contratto di fornitura.
Pertanto, il venditore potrà ritenere la proprietà su quei determinati prodotti fino al ricevimento del saldo delle fatture correlate a quei prodotti.
Ne consegue che, una volta versato al venditore l’atteso saldo su quei determinati prodotti oggetto della Clausola Base, il compratore potrebbe aver acquistato la proprietà su altra tipologia di prodotti nel frattempo fornitigli dal medesimo venditore, nonostante non abbia effettuato il pagamento del prezzo di quest’altra tipologia di prodotti.
Clausola “All monies”
La vendita con riserva di proprietà nella tipologia denominata Clausola “All monies” potrà avere ad oggetto non solo determinati prodotti, ma tutti i prodotti forniti dal venditore al compratore e rimanere efficace fino al momento in cui il compratore non versa l’importo complessivo dovuto al venditore, comprensivo anche di debiti di diversa natura e non correlati all’importo del prezzo dei prodotti forniti dal venditore.
La Clausola “All monies” risulta, com’e evidente, avere un ambito molto più esteso.
Essa infatti non impone l’obbligo di identificare nel contratto i prodotti del venditore oggetto della vendita con riserva di proprietà né di preservare tali prodotti presso i locali del compratore in ragione del mancato saldo di determinate fatture.
Riflessioni
In ragione di alcuni precedenti giurisprudenziali, specifiche cautele devono essere adottate nel redigere la clausola Romalpa, sia questa redatta nella forma di Clausola Base che di Clausola “All monies” in un contratto di fornitura.
La peculiarità di clausole di tale natura necessita che l’attività di stesura del contratto sia, pertanto,
affidata a professionisti qualificati, che predispongano le opportune cautele e forme alternative di
protezione in linea con le specifiche caratteristiche e rischi del caso per evitare che si verifichino conseguenze indesiderate e penalizzanti.
Nota Importante: l’articolo non è diretto a fornire una guida completa della normativa vigente – in particolare, specifiche problematiche e tematiche trattate nel su indicato articolo richiedono ulteriori e specifici approfondimenti.
Caterina Iodice
Partner
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