In Brasile, gli effetti causati dalla pandemia di Covid-19 non hanno tardato ad arrivare, considerando che, con la crescita esponenziale del numero di contagi, in data 03 febbraio 2020, attraverso la Decisione n. 188, il Ministero della Sanità ha dichiarato l’Emergenza Sanitaria Nazionale e, il 22 marzo, è stata decretata la quarantena nello Stato di San Paolo, attraverso il Decreto Statale nº 64881.
In tal senso, in virtù delle misure di precauzione adottate dal Potere Pubblico, soprattutto con la decretazione della quarantena volta a implementare l’isolamento sociale al fine di contenere la propagazione del virus, il Paese avverte già gli impatti economici e sui rapporti giuridici dovuti alla chiusura temporanea delle imprese e stabilimenti commerciali none essenziali, nonché al divieto di eventi pubblici o privati con agglomerazione di persone.
In tal senso, in molti si sono chiesti se siano obbligati a rispettare il contratto se, a causa della pandemia di Covid-19, le loro attività sono state compromesse da tale situazione.
Per chiarire la questione, la Legislazione Brasiliana prevede l’istituto giuridico del caso fortuito o forza maggiore, di cui all’Articolo 393 del Codice Civile, ossia un evento straordinario e imprevedibile, non legato alla volontà e che sfugge al controllo delle parti, evento questo che modifica completamente lo scenario in cui sono stati stipulati i contratti.
In tal senso, sarebbe possibile considerare la pandemia di Covid-19 come un caso di forza maggiore, per giustificare l’esclusione della responsabilità di una delle parti contraenti in determinati inadempimenti contrattuali, essendo necessario tuttavia analizzare ciascun caso, considerando che la configurazione di forza maggiore dipenderà da come il Codiv-19 abbia influito sull’obbligo nel caso concreto e, inoltre, come le parti abbiano affrontato la situazione.
Un altro importante aspetto è verificare se esista una clausola contrattuale che regoli le ipotesi applicabili in caso di insorgenza di forza maggiore e in che modo la previsione della forza maggiore influirà sull'obbligo previsto nel contratto.
Infatti, l'affermazione dell'impedimento quando, in realtà, il debitore avrebbe altri modi per adempiere al proprio obbligo, non riuscirebbe a configurare l'ipotesi di cui all’Art.393 del Codice Civile.
Inoltre, in situazioni come questa di natura eccezionale, è importante analizzare se l'esecuzione del contratto non sarebbe eccessivamente onerosa per una delle parti, generando un forte squilibrio contrattuale.
In questo caso, il debitore può utilizzare la regola contenuta nell'articolo 479 del Codice Civile che consente la rinegoziazione delle condizioni contrattuali, per evitare la risoluzione.
Inoltre, l’Articolo 478 cumulato con l’Articolo 317, entrambi del Codice Civile, tratta dell’onerosità eccessiva e della teoria dell’imprevisto.
Di conseguenza, nei contratti di esecuzione continuativa o differita, se l'esecuzione di una delle parti diventi eccessivamente onerosa, con un vantaggio estremo per l'altra parte, in virtù di eventi straordinari e imprevedibili, il debitore può richiedere la risoluzione del contratto,
Inoltre, nel caso in cui le parti abbiano interesse a mantenere il contratto, le stesse possono invocare la clausola rebus sic stantibus, implicita in tutti i contratti continuativi, salvo espressa previsione in senso contrario, la quale prevede che il cambiamento della situazione comporterebbe, di fatto, una modifica nell'esecuzione degli obblighi imputabili a ciascun contraente.
Pertanto, si raccomanda alle parti coinvolte di cercare, sempre sulla base della buona fede, in congiunto alternative per superare questo momento e, principalmente, di trovare alternative che possano diminuire le perdite e i danni già causati dalla pandemia.
Tuttavia, nel caso in cui le parti non riescano a raggiungere un accordo sulla situazione, sarà necessario ricercare una soluzione in giudizio.