Alcuni pensano che un progetto imprenditoriale comprensivo non solo dell’idea commerciale, ma di dettagliate procedure, metodi di un’operazione o concetti matematici preposti alla realizzazione del medesimo progetto, possa essere protetta dal copyright.
Altri pensano che sia possibile registrare il copyright per proteggere la propria idea imprenditoriale dall’essere copiata o riprodotta da altri.
Il copyright protegge qualsiasi espressione della creatività dell’autore, ad esempio, scritta, in forma scritta, orale o musicale, che abbia il carattere dell’originalità.
Nel Regno Unito, il carattere dell’originalità di un’opera è inteso in senso lato, quale frutto del lavoro, impegno e capacità dell’autore.
Nel caso in cui, ad esempio, un progetto imprenditoriale sia descritto in un testo facendo uso anche di grafici e diagrammi, il testo potrebbe essere protetto dal copyright come un’opera letteraria ed artistica qualora sia espressione del lavoro e capacità dell’autore.
In tale circostanza, il diritto di copyright verrebbe a sussistere automaticamente con la creazione dell’opera e consentirebbe all’autore di prevenire la copia o la riproduzione della propria opera da parte di terzi.
Il copyright, pertanto, non riconosce all’autore un diritto di esclusivo godimento sul nome di una marca (marchio) e su un’invenzione (brevetto) e non è un diritto registrabile.
In specie, e’ bene rilevare che qualsiasi idea o concetto o procedura o formula matematica contenuta in tale testo non puo’ essere protetta dal copyright.
Nel Regno Unito, un’informazione riservata anche di natura commerciale (ad esempio,
trade secrets, know how, ecc.) che non puo’ essere protetta, se non altro in maniera limitata, dai diritti della proprietà intellettuale, è stata da sempre protetta in presenza di determinati presupposti ai sensi della normativa sulla riservatezza (
common law of confidential information).
La modalita’ migliore per rivelare informazioni riservate imponendo un obbligo sulla riservatezza nei confronti del destinatario di tali informazioni è quella di avvalersi di un contratto in forma scritta (
confidentiality agreement).
Dal 9 giugno del 2018, il Regno Unito ha peraltro dato attuazione alla Direttiva Europea (
EU Trade Secrets Directive 2016/943) che ha armonizzato a livello europeo la tutela sul
know how e informazioni commerciali riservate.
Il titolare delle informazioni riservate potrebbe non solo ricorrere in caso di violazione ai rimedi previsti della normativa sulla riservatezza, ma potrebbe avvalersi congiuntamente o, in alternativa, dei rimedi previsti dalla normativa di recepimento della Direttiva Europea (
Trade Secrets (Enforcement etc.) Regulations 2018)).
Nel caso in cui un obbligo di riservatezza sia violato per opera del destinatario delle informazioni riservate, il ricorso a qualsiasi possibile rimedio da parte del titolare potrebbe risultare, tuttavia, tardivo e dispendioso rispetto ai danni e perdite cagionate che, in alcuni casi, potrebbero essere irreparabili.
Infatti, una volta che l’informazione riservata è diventata di pubblico dominio, non sussiste alcun rimedio legale capace di poter ripristinare la riservatezza sulla medesima informazione.
Prima di partecipare a una riunione e/o rilasciare qualsiasi tipo d’informazione riservata, il titolare delle informazioni riservate dovrebbe in ogni caso porre in essere adeguate misure atte a predisporre, monitorare e preservare la riservatezza sul rilascio delle medesime informazioni che di volta in volta viene effettuato i confronti di un terzo.
Il titolare delle informazioni riservate, pur adottando tali misure, non dovrebbe prescindere dall’avvalersi di un contratto
ad hoc sulla riservatezza.
Queste sono alcune delle circostanze in cui il preventivo ricorso all’assistenza professionale e alla consulenza legale potrebbe rivelarsi indispensabile ed imprescindibile per colui che mira a proteggere al meglio la realizzazione del proprio progetto imprenditoriale e al raggiungimento del buon esito dei target prefissati.
Caterina Iodice
Partner, Solicitor and Avvocato
Greenwoods GRM
Corporate & Commercial - Italian Desk
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Nota Importante: l’articolo non è diretto a fornire una guida completa della normativa vigente – in particolare, specifiche problematiche e tematiche trattate nel su indicato articolo richiedono ulteriori e specifici approfondimenti.