Il 15 marzo 2019, con l'approvazione della bozza della nuova Legge sugli Investimenti Stranieri si è conclusa la 13° sessione plenaria dell'Assemblea Nazionale del Popolo (ANP).
La legge, anche nota come "FIL" - acronimo di "Foreing investment law" – è entrata in vigore il 1° gennaio 2020.
L'attesa riforma - senza dubbio una delle pietre miliari del Legislatore cinese di questo decennio – si ripropone di rimodellare integralmente la disciplina dell'accesso, promozione, protezione e gestione degli investimenti stranieri in Cina continentale.
La materia era regolata da tre leggi, ispirate dalla politica della Porta Aperta, ossia: la "Chinese-Foreign Equity Joint Ventures Law", la "Wholly Foreign-Owned Enterprises Law e la "Chinese-Foreign Contractual Joint Ventures Law", varate tra i primi anni Ottanta e fine novanta del secolo scorso e abrogate, con l'entrata in vigore della nuova legge.
Il testo, approvato in tempi record all'ultima seduta dell'adunanza plenaria dell'ANP, è suddiviso in 6 capitoli (principi generali, accesso, protezione, gestione degli investimenti, responsabilità giuridica e disposizioni finali) per un totale di 42 articoli.
Proprio la brevità del testo e la natura programmatica delle disposizioni sono state oggetto di perplessità e critica considerata l'importanza fondamentale della materia che la legge si propone di regolare e le possibili conseguenze per i traffici commerciali, in caso di incertezza sull'interpretazione della disciplina.
Tuttavia, non è infrequente che l'ANP emani testi brevi e generali contenenti i soli principi guida, destinati poi ad essere applicati, implementati e specificati, solo successivamente (per mezzo di leggi speciali e regolamenti). Tale processo d'integrazione è svolto, in particolare, mediante regolamenti amministrativi, la cui importanza nel definire l'applicazione delle norme, diviene pari, se non superiore, al testo di legge.
Principi generali
Il primo capitolo definisce, prima di tutto, il campo di applicazione della legge.
La norma riconosce come "investitore straniero" qualsiasi individuo, impresa o altra organizzazione, appartenente ad un paese straniero. È considerata "impresa straniera" qualsiasi costituita secondo le norme di diritto cinese che sia interessata da un investimento, effettuato anche solo parzialmente, da un investitore straniero.
Infine, la legge riconosce come "investimenti stranieri" gli investimenti (siano essi diretti che indiretti) operati da investitori esteri, nel territorio della R.P.C., includendo espressamente:
- La costituzione di Foreign Invested Enterprises (FIE) e il semplice investimento in nuovi progetti, individualmente o collettivamente con altri investitori;
- L'acquisizione di quote, azioni o altri diritti e interessi ad esse assimilabili;
- Altre modalità d'investimento prescritte dalla legge, regolamenti e/o dal Consiglio di Stato (clausola aperta).
Per quel che concerne le FIE, le distinzioni interne sono eliminate, in conseguenza dell'abrogazione delle tre leggi che regolavano le possibili forme d'investimento e la loro organizzazione societaria; ossia le tipologie di Joint ventures (EJV e CJV) e le WFOE.
In sostituzione, il nuovo testo stabilisce infatti che, in tema di "organizzazione societaria, quadro istituzionale e standard di condotta" le FIEs saranno regolate dalla disciplina applicabile alle società cinesi.
Infine, per evitare frizioni in fase di implementazione della nuova legge, il testo normativo si conclude con una previsione che introduce un periodo transitorio di 5 anni dall'entrata in vigore del testo, durante il quale le FIE potranno mantenere la loro attuale entità forma e/o organizzazione societaria prescelta (CJV, EJV e WFOE), in deroga alle nuove previsioni.
Dal medesimo capitolo sono stabiliti alcuni principi chiave e introdotti alcuni possibili sviluppi futuri della progressiva apertura al mercato, tra cui la possibilità di espandere le Zone Economiche Speciali e implementare altre politiche.
Tra i principi generali di nuova introduzione, spicca, il sistema di "pre-establishment National Treatment plus negative list". Nella disciplina ad oggi in vigore, gli investimenti sono suddivisi per categoria in vietati, ristretti e favoriti. L'appartenenza dei vari settori interessati dagli investimenti, a tali liste-categorie è individuata mediante regolamenti amministrativi. Il nuovo testo istituisce invece una sola "lista negativa" d'investimenti proibiti e limitati, per la quale il Consiglio di Stato, supremo organo amministrativo, sarà competente nell'individuarne il contenuto. Con la conseguenza che, per tutti gli investimenti non contenuti in tale lista, dovrà essere riconosciuto all'investitore straniero un trattamento non meno favorevole di quello accordato agli investitori/investimenti domestici nel medesimo settore.
Conclusioni
Se pur non esente da potenziali critiche, la FIL rappresenta un ‘giro di boa' di portata assimilabile alle precedenti leggi sugli investimenti stranieri. La precedente disciplina in passato ha giocato un ruolo determinante nella crescita qualitativa dell'economia interna e nello sviluppo di opportunità per gli investitori esteri in Cina.
I principali pregi della FIL sono forse individuabili nel tentativo di ridurre il divario tra imprese domestiche e straniere, nella semplificazione del regime delle liste, nondimeno, nell'introduzione di un principio di parità di trattamento delle FIE rispetto alle corrispondenti entità domestiche (se pur non totale); ancora, nella generale riduzione degli oneri per le FIE e la semplificazione della disciplina ad esse riservata; nel rafforzamento (almeno programmatico) della tutela dei diritti di Proprietà Intellettuale di titolarità delle FIE.
L'ammodernamento della disciplina arriva puntuale, in piena coordinazione con l'Agenda governativa, per spingere la Cina ad uno stadio di ulteriore apertura al mercato, se pur smorzata dalle consuete "caratteristiche cinesi". Nemmeno la particolare speditezza con cui è stato approvato il testo, pare casuale, ma al contrario, rispondente alla situazione internazionale odierna, con intento pacificatore. Probabilmente in favore di una più rapida emanazione, il testo inizialmente previsto come composto da più di 150 articoli, ha subito una sensibile riduzione. In conseguenza di tale diminuzione, il Governo e più in particolare il Consiglio di Stato, nei mesi a seguire, sarà chiamato a svolgere un ruolo assolutamente determinante nell'implementazione della disciplina. Proprio in ragione della genericità e vaghezza di alcune previsioni, da questa attività integrativa, che sicuramente sarà da seguire con attenzione, dipenderà l'efficacia e la bontà della riforma. E da tale esito finale, dipenderanno di conseguenza, le sorti dei futuri investimenti esteri in terra cinese.
Giovanni Pisacane
Mananging Partner - Avvocato
gp@gwa-asia.com
GWA Law, Tax & Accounting
Suite 2303, Huaihai China Building
885 Ren Min Road, Shanghai, 200010 China
Phone: +86 (0)21 33070001
Photo by Robert Nyman on Unsplash