Omnia Desk

Intervento di Caterina Iodice
Partner, Solicitor and Avvocato
GRM Law

Preannunciato lo scorso ottobre 2017 e, in via successiva, ribadito dall’attuale Primo Ministro, Theresa May, il Regno Unito non rimarrà nell’area Economica Europea, pertanto cesserà l’applicazione del Passporting nei confronti di coloro che operano nei servizi finanziari nel Regno Unito.  Gli effetti derivanti dalla perdita del Passporting potrebbero variare da settore a settore.
Alcune istituzioni finanziarie basate nel Regno Unito potrebbero avvalersi del cd. “Third Country Regime” che consente alle istituzioni finanziarie ubicate al di fuori dell’Area Economica Europea di fornire certi servizi all’interno dell’Unione Europea a condizione che sussistano determinati presupposti normativi nella propria giurisdizione di origine e che questi siano valutati e riconosciuti dalla Commissione Europea come equivalenti a quelli vigenti negli Stati membri (Principio dell’Equivalenza).
Paradossalmente, il Regno Unito potrebbe dover percorrere l’iter del Third Country Regime per ottenere il riconoscimento formale dalla Commissione Europea nonostante la propria membership dal 1973 alla Comunità Economica Europea e il continuo recepimento nel corso degli anni della normativa comunitaria nel proprio ordinamento interno.
E’ bene rilevare che il principio dell’equivalenza non sembra tuttavia trovare piena applicazione e dunque non consente l’accesso a gran parte dei servizi finanziari
Le istituzioni finanziarie che al momento si avvalgono del regime del Passporting stanno effettuando proprie valutazioni per individuare la propria strategia operativa in risposta al Brexit.
Alcune istituzioni finanziarie basate nel Regno Unito che conducono servizi di non rilevante entità nel Regno Unito stanno considerando di spostarsi in un altro Stato Membro dell’Unione Europea per continuare ad accedere al Passporting.
Un’attraente opzione al Passporting per gli istituti finanziari basati nel Regno Unito che desiderano operare nell’ambito dell’Unione Europea potrebbe essere quella di trasferire un proprio ramo d’azienda creando la necessaria organizzazione aziendale (branch) in un determinato Stato Membro. Sebbene quest’opzione potrebbe sembrare la più idonea, non risulterebbe in effetti alla portata di tutti gli operatori finanziari per l’ingente impiego di tempo e risorse.
In ogni caso, il Regno Unito non potrà diventare un Third Country prima del 29 Marzo 2019. Nel frattempo, il progetto di legge “EU Withdrawal Bill”, se da un lato, propone di mettere formalmente fine alla supremazia della normativa comunitaria nel Regno Unito, dall’altro, si impegna a preservarla. Il Regno Unito ha di recente recepito la direttiva comunitaria sul Trattamento dei Dati Personali (General Data Protection), e si impegna a recepire le successive direttive comunitarie (es. MIFID II, Second Payment Services e Insurance Distributions Directives) almeno fino al giorno della sua uscita. Nonostante, le divergenze vivamente dibattute ad oggi tra Hard e Soft Brexit all’interno del Governo del Regno Unito, il Regno Unito e la Commissione Europea continuano a lavorare sul fronte del raggiungimento di un accordo sul regime transitorio.
Londra è un consolidato e rinomato centro finanziario e d’affari non solo a livello europeo, ma anche a livello internazionale ed è difficile pensare che possa cessare di essere tale entro un dato periodo di tempo.
La necessità del Regno Unito e dell’Unione Europea di concordare un regime transitorio sul quale porre le basi di un accordo dopo l’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea è considerato un importante punto di arrivo per entrambe le parti. Tale obiettivo è determinato dalla necessità condivisa da entrambe le parti di assicurare tutela agli operatori e clienti che operano nel settore finanziario, ma non solo, per minimizzare non solo le conseguenze dell’uscita, ma per consentire agli stessi di poter pianificare e gestire l’accesso ai servizi finanziari nell’Unione Europea assicurando continua stabilità in tale settore ed in altri settori regolamentati (es. aerospazio, automotive,) nell’ambito dell’Unione Europea.


Caterina Iodice
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Nota Importante: l’articolo non e’ diretto a fornire una guida completa della normativa vigente – in particolare, specifiche problematiche e tematiche trattate nel su indicato articolo richiedono ulteriori e specifici approfondimenti.